Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
90 | emilio motta |
- vendone cognitione mandano ala Cecha de Milano, o vero ali banchi et bancheti» pena le solite confische e multe.
- "Item a ciò che le citate et altri loci del Ducal dominio non habiano a patire detrimento se fa noto et manifesto che ne la ceca de Mihno de presente se fahricano valute nove da soldi tri et denari sei luno a quello stampo che serà ordinato per lo Ill.mo Sig.re Duca et in breve se retirerà el Ducato a libre cinque, et le altre valute ala rata del dicto Ducato».
- Confermato il divieto di trabuccare monete, e di abusi di corruzioni da parte di ufficiali delle monete con bottegai.
- " Item perchè il grossono de Milano se bate de megliore bontà che gli altri grossoni, et secondo li ordini vechij si trova che quatro grossoni de Milano et soldi dui fano uno ducato doro; et per questo li dicti grossoni de Milano si asportano fuora del Ducal Dominio in grande detrimento dela patria» si ordina " che epsi grossoni de Milano si possono spendere et recevere a soldi vinticinque, dinari sei, et li altri a soldi vinticinque e dinari tre luno, sino a tanto si farà altra ordinatronc circa lo abassare la quale se farà in breve, et questo incomenzando alt dicti giorni quindeci de octobre, et per la presente crida se fa noticia ad caduna persona comò le peze doro ai dicto termino de giorni quindeci de octobre se abasserano de pretio, et se haverano ad spendere ad uno soldo mancho per pezo, comò qua de sotto è annotato, videlicet:
- Ducati larghi a libr. cinque soldi quatro.
- Ducati Rogorini a libr. cinque soldi dui.
- Scuti soleti a libr. cinque soldi uno.
- Corone de Franza a libr. quatro soldi deceocto.
- Fiorini de Rheno a libr. tre soldi sedece».
- Divieto d’importazione e spendizione delle monete delle zecche forastiere di Casale, Crevacuore, Mirandola, Saluzzo, Desana, Messerano, Torino, Concordia, Carmagnola e Chivasso.
- I denari " appellati Cagnoni et parpajole de Franza sarano reducto a manco pretio fra pochi dì, perchè sì trovano dicti Cagnoni per la magior parte remondati, et le parpajole bone essere disfacte «.
- Divieto di tenere «bancheti per comprar oro aut argento» in Milano o nel ducato «senza special licentia del Magistro de la Cecha de Milano».
490. — 1522, ottobre 14, Milano. — Decreto di proroga sulle monete [Reg. Panig., P. 124. — Bellati, Mss.].