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documenti visconteo-sforzeschi, ecc. 85

mente de le monete, et misso freno a la rapacità de quelli che studiavano de tenere le cose de le monete in desordene, et anchora sua Ill.ma Sig.ria (il Lautrec) misse ordine et provisto che la Cecha de Milano, quale era per li dicti disordini serrata né poteva fabricare monete, la cominciò a fabricare monete basse et successivamente a fabricare monete grosse maximamente testoni et dinari da soldi 7 cum gran jactura et damno de la Cecha, et beneficio publico de tutti li sugietti de la Chr.ma Maiestà, et successivamente tali ordini fureno de tanta efScatia, che loro et argento quali per avanti erano in pretio excessivo, se redusse apresso al segno de quello disponeno li ordini et decreti. Et per questo la Cecha de Milano poteva più facilmente et in maggiore quantità fabricare esse monete». Ora «da certo tempo in qua in alchune parte del dominio loro et monete» sembrano «se spendono qualche cosa più de quello se dispone per li antedicti ordini. Et per questo la Cecha de Milano non potere fabricare desse monete, maxime grossoni et dinari da sol. 7 et questo procedere per essere comprato più de quello portano li ordini et per essere exportato fora del Dominio loro et argento». Considerata la necessità dei rimedi si conferma la grida del corso delle monete, del 29 dicembre 1519.

«Anchora se fa bando» di non comprare «oro a più pretio de libre quaranta una sol. tri et dinari sey imper. per caduna onza, a resone de libr. cinque per ducato et fin a tanto chel Ducato starà a Ibr. 5 imper. salvo chel sia licito al magistro de Cecha comprarlo a più pretio comò li parirà». l’argento non si comperi «a più pretio de ducati sei doro per marco dargento fino overo el valore cioè libre trenta imper. tanto che Io ducato starà a Hbr. cinque imper.». Divieto d’esportar l’oro e l’argento «in pani, grane, verghe, bolzonaglie et monete bolzonate» fuori del Ducato.
«Cadauna persona che condurà o farà condure a questa inclita città de Milano» oro e argento sarà tenuto «al intrare de le porte» notificarlo «ali officiali Deputati per lo magistro de cecha» sotto le penalità di multe e confische.
Si ordina inoltre «chel magistro de la Cecha sia obligato a dare la mità del oro et argento che li sarà consignato utsupra a li batiloro, batifoglie, fabri e tira oro per uso de li exercitij loro «Onde assicurarsi la consegna di detta metà sarà in facoltà «dessi mercadanti de potere ellegere uno de li offitiali regij in essa cecha per contrascriptore quale habia a