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54 vincenzo capobianchi

Abbiamo veduto di già come coll’introduzione in Italia del nuovo peso del marco, sulla metà del XII secolo, tutte le monete correnti venissero allora equiparate a questo peso, e come per mezzo di tariffe officiali se ne indicasse il valore intrinseco d’argento fine contenuto in ciascuna specie.

Vedemmo egualmente come le città di Genova e di Pavia avessero messo in vigore le proprie tariffe; Genova equiparandola al marco di Colonia e Pavia al marco cittadino quello papiense.

Or bene, dal documento del 1195 apprendiamo che Roma egualmente aveva la propria tariffa officiale colla quale venivano regolati tutti i conti, compilata dalla Camera dei mercanti della Città e pareggiata al marco " ad pondus romanum1.

Con questa tariffa, che venne trascritta nell’atto, la Chiesa romana nell’anno 1195 calcolò e pagò alla famiglia dei Prefetti le somme dovute, compu-

  1. Loco cit. Le somme tolte a prestanza da Adriano IV sono ponderate al marco romano " nos a vobis xxx marcas fini arg. ad pondus romanum pro necessitatibus Eclesie mutuo recipisse. Datum Narnie III Kal. septembris „. In altri documenti ugualmente allorchè è indicato il peso del marco questo è sempre " ad pondus romanum „. Quale autorità poi avesse esercitata la Camera dei mercanti della Città sul corso e sulla coniazione della moneta di Roma, autorità che già aveva nel 1195 per cui la Chiesa romana rimettevasi alle deliberazioni di questa, emerge chiaramente dagli Statuti dei Mercanti di Roma scritti nel 1317, particolarmente al capitolo " de moneta facienda „ dal quale sappiamo che quella Camera stabiliva le specie delle monete che dovevansi coniare in Roma " postquam camerarius mercatantie requisitus fuerit a dictis dominis Senatoribus vel Vicario de predicta moneta facienda, ordinet et eligat cum Consilio mercatantie vel cum parte consilii aliquos bonos et legales mercatores ut ipsis videbìtur qui sint et possint esse faciendum dictam monetam „ (Statuti dei Mercanti di Roma pubblicati da G. Gatti per cura dell’Accad. di Confer. storicogiuridiche. Roma, 1835, p. 32). Dalle quali deliberazioni conosciamo che la zecca di Roma dipendeva dalla Camera dei Mercanti, e questo privilegio doveva certamente rimontare all’epoca della costituzione della zecca di Roma, cioè al 1184.