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documenti visconteo-sforzeschi, ecc. | 233 |
- minio dove li dispensano et spendano et fano spendere et dispensare et alcuni ne fano etiamdio mercantia " se ne vieta la spendizione.
433. — 1507, novembre 13, Milano. — Decreto che vieta la spendizione degli Imperiali e di esportare dal dominio di Milano qualsiasi quantità di oro e d’argento [Reg. Panig., N. 101. — Bellati., mss. — Pélissier., Documents p. 163, n. 58].
434. — 1508, febbraio 26, Milano. — Decreto di bando a certi scudi fabbricati fuori del Regio dominio [Reg. Panig., N. 107. — Bellati, Mss. — Pélissier., loc. cit. p. 165].
- Non si ricevano che «scuti d’oro» di quelli «fabricati in le zeche de la Maestà sua, sotto pena de perdere tali scuti et de pagare per uno quatro depso oro prohibito.» Termine 15 giorni a smaltirli.
435. — 1508, giugno 14, Milano. — Decreto sulle monete d’oro e d’argento e loro corso [Reg. Panig., N. 115. — Bellati, Mss. — Pélissier, loc. cit., p. 174, n. 62].
- "Benché da qui in dreto, per obviare a li grandi desordini e confusione che sono state e sono de presente, circa ci corso de le monete, nel nostro paese e ducato de Milano, fusseno state facte certe constitutione, decreti et ordinatione, in le quale era expresso, contenuto e declarato el pretio e valore de caduna specie d’oro e de argento, che intendevamo bavere corso e missa nel nostro dicto paese l’ducato de Milano, dasendo bando a tute le altre monete forastiere havere corso d’alora avante né altramente, se non secundo ciò cuitenuto in le diete ordinatione, le quale furno publicate come aperteneva; nondimanco, noi havemo intenduto che per causa de questo, in le signorie et potentati di Venetia, Fiorenza et altri lochi circumvicini li ducati d’oro et altre peze se prendano per più alto pretio che non è contenuto e designato in le dicte ordinatione, et anchora, che alcuni mercadanti, bancheri, cambiatore et altri, che non cercano se non de inrichirsi sopra li nostri subditi per il traffigo quale fano per le diete monete, hanno dato de loro auctorità corzo a le diete monete prohibite, et a le altre che