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232 emilio motta

430. — 1505, luglio 24, Milano. — Grida perchè nessuno si immischii delle zecche laltrui, nè mercanteggi monete forestiere. [Reg. Panig., N. 32 t. — Bellati, Mss.].

    «Habiando la Maestà del Ch.mo Re Sig.re et Duca nostro de Milano totalmente deliberato non mancare dele provisione necessarie per redurre el corso del oro et monete al suo drito camino, et debite valute, et anche la sua Zecha de Milano lavora et facia dele monete, et manchando operarj et maestri per esserne molti absentati et andati a operare in altre ceche forestere, ha ordinato che non sia persona alcuna che olsa nè presuma da ora in ante lavorare ne fare lavorare nè tore impresa alcuna de veruna cecha forestere nè in quelle participare in alcuno modo directo aut indircelo, et se alcuna persona lavorasse aut facesse lavorare aut partecipasse et li havesse impresa comò è dicto de sopra, se debia in tuto retraere in fral termino de octo giorni dopoi la publicatione dela presente crida sotto pena de la confiscatione de tuti li soy beni.» Divieto in pari tempo di «fare merchantia de monete forestere sotto la pena predicta. "

431. — 1505, ottobre 11, Milano. — Grida che vieta di accettare o spendere certi scudi che non siano dello stampo regio se non per due parpagliole ossia a soldi 4 di meno della valuta, sotto pena della perdita degli scudi e di multa di IO fiorini per cadaun scudo. [Reg. Panig., F. F. 105. — Bellati, Mss.].

432. — 1507, novembre 8, Milano. — Decreto che vieta la spendizione degli Imperiali forestieri. Reg. Panig., N. 100. — Bellati, Mss. — Pèlissier. loc. cit. p. 162 n. 58].

    Stante la «grande jactura " per la " grandissima confusione, abusione et multitudine de dinari minuti appelati imperiali facti in altri dominij sotto stampi forasterij li quali per avaritia de alcuni tristi se vano comprando fora del dominio regio, et dopoy per cupidità de guadagno se portano sive conducano in la dieta Cita de Milano et in altre citade et lochi desso do-