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108 emilio motta

forastiere proibite non si possono spendere nè ritenere [Reg. Panig., II. 75 — Bellati, Mss.].

355. — 1480, luglio 8, Milano. — Decreto relativo alle monete d’oro e d’argento e loro valore [Reg. Panig. H. 76 t. — Bellati, Mss.].

Tariffe per:
" Li testoni ducali de justo peso per libr. iiij sol. ij.
" Li ducati venetiani de justo peso libr. iiij sol. ij.
" Li fiorini largiti de justo peso libr. iiij sol. i.
" Li fiorini de camera justo peso libr. iiij sol. o.
" Li fiorini de reno de gran tri libr. iij sol. iij.
" Scuti de Franza de gran tri libr. iij sol. xv.
" Scuti de Savoya de gran tri libr. iij sol. xij.
Il resto come alla specifica dei documenti antecedenti.

356. — 1480, settembre 7, Milano. — Decreto che vieta di tener monete d’oro e d’argento proibite, come pure di portarle nel Dominio Ducale e di introdurle per transito [Reg. Panig., H. 82 t. - Bellati, Mss.].1

357. — 1481, maggio 22, Milano. — Decreto che vieta di spendere e ricevere monete forestiere come pure di tenere monete tosate, falsificate, non che i trecchi ed i gatteschi [Reg. Panig., H. 96. t. — Bellati, Mss.].

358. — 1481, giugno 27, Milano. — Conferma delle gride perchè non si spendano monete forastiere, nè i gatteschi, nè i fiorini del Trecco, e così pure non si abbiano a spendere i grossi da soldi 20 oltre il prezzo stabilito [Reg. Panig., H. 103. — Bellati, Mss.].

359. — 1481, settembre io, Milano. — Filippo degli Eustachi, castellano di Porta Giovia, vende a Gio. Ant. da Castiglione, Francesco Pagnani e Giov. Morosini, soci nella

  1. Negli Statuta criminalia di Milano, nota edizione del Suardi, dell’anno 1480, leggasi a fol. b. 5 il § De moneta falsa et tonsa.