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documenti visconteo-sforzeschi, ecc. 107
et intendere se seranno in dolo vel ne. Et se scranno innocenti de sibi imputatis siano penitus absolti et liberati. Et se per legitime prove se troveranno bavere speso o prestato siano puniti videlicet fino alla somma de fiorini dece a soldi xxxij imperiali per fiorino siano condemnati per uno dece et non ultra: et se da lì in suso se troveranno bavere speso o prestato siano puniti secondo la l’orma de li ordini et decreti ducali vigenti super talibus. Ulterius se degnano per easdem litteras declarare che non sia alchuno officiale presente ne futuro che ardischa né presumma andare a cercare ad essi Ebrey, nò alchuno di loro per facto de monete così doro come dargento, se de volta in volta non bavera spetiale commissione et specifica in scriptis da V. S.ria signate per lo vostro secretarlo et lo nome del hebreo dove andaranno ad cercare de volta ili volta. Et altrame.ite gli sia licito vetarli, et non lassarli cercare in casa ne in li loro banchi; et queste cose non obstante alchuna ordinatione vel spetiale commissione se trovassem in contrario. Ale quale V.re Celsitudine se degnano de sue potestatis plenitudine derogAvc in opportuna forma, declarando che per cride ne ordini se facesseno in futurum non se intenda essere derrogato al dicto decreto et ordine ale presente littere nisi de eis fiat expressa mentio de verbo ad verbum. Et nisi se obviarà alla indebite spese et vexatione quod tanti’n se falaranno seranno puniti in modo haveranno casone de abstenerse. Alitcr remagneranno spesse volte indebitamente oppressi et oltragiati et dilapidati, che non credcno essere de mente de V. S. alle quale se recomandano.

352. — 1480, aprile 8, Milano. — Decreto che vieta la spendizione di tutte le monete false e tosate [Reg. Panig., H. 56. - Bellati, Mss.].

Tariffa stabilita come al numero 344.

353. — 1480, giugno 17, Milano. — Gasparino Marchesi ottiene la grazia ducale di ritornare nel suo pristino stato dappoi che fu detenuto per aver speso certe monete false [Reg. duc. O. O. fol. 21].

354. — 1480, luglio 8, Milano. — Decreto per il quale i fiorini del Trecco ed i Gatteschi, e così pure le monete