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490 | francesco malaguzzi valeri |
fuerunt dominus Johannes caxoli, Johannes ruxanus de placencia et petrus millemercis (sic) de mediolano cum domino Johanne caxoli vice et nomine domini nicholai Regini episcopi quod ipsi volebant teneri sub pena promissa domino episcopo quod non extrahent monetarci ad exspendendum donec laudata et aprobata fuerit per superstantes domini episcopi et comunis et sazum terminatum fuerit de ipsa moneta exceptis. x. libris rexanorum quas possint exspendere pro suis necessariis exspensis. et de his teneantur facere racionem sicut de aliis exspensis.
III.
1233 ottobre 24. — Capitoli di oneri e diritti stipulati fra i monetieri menzionati nei due precedenti documenti e gli operai da essi condotti. — Quaderno cit., c. (8 b) testo mancante delle clausole finali. — Tacoli, l. c.
Die octavo. excunte octubre. Nos Omnebonum de benveliis et Johannes bonus catanus et Johannes bonus de stafullis et leonardus de Gabiis et ottolinus de benveliis et zuchais de Cremona Johannesbellus vicemontis et lanterolus fratres qui dicuntur calderarii de panna Jacomus de dexio. ugo alliarius de mediolano. et
agire non soltanto per il vescovo concedente ma anche per il Comune. Che il Tacoli, il Guicciardi e il figlio di Normanno fossero, nel 1233, consoli di giustizia ed occupassero qualche altro ufficio nella curia ’del podestà non appare da altre fonti. Ma, oltre a richiederlo la natura del documento, lo indica la sua specie che si caratterizza colla formula " corani „ ecc. propria dei " brevia „ o verbali passati davanti a qualche giudice o pubblico ufficiale. Parisio dei Tacoli era nel 1219 milite di giustizia, Alberto di Guicciardo nel 1214 e 1219 era uomo di consiglio; e pure uomo di consiglio era nel 1219 Gerardo di Normanno (Vedi Malaguzzi Valeri I., Frammenti storici, Reggio, 1887, I, 108, 109, 119, 123). Conviene tener conto altresì che nel 1233 e, può dirsi, sino alla rivoluzione guelfa del 1266, la diplomatica comunale reggiana conservava le forme più arcaiche e semplici: ciò che è da imputare alla indeterminatezza in cui durava l’esercizio dei poteri pubblici nominalmente investito da solenni diplomi imperiali al vescovo ed effettivamente tenuto dal comune (Op. cit, I, 162 e segg.) — Giovanni di Cassolo, che qui agisce " vice et nomine „ del vescovo, è detto espressamente suo " vicarius „ da altri regesti del più volte citato quaderno. Egli funge qui nella qualità di quel nuncio di cui è ripetuta menzione nelle presenti stipulazioni.