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la zecca di reggio emilia 177

1.° di coniare il meglio possibile la nuova moneta,

2. di evitare le frodi ed il falso nella moneta, di denunciare i falsificatori e di custodire le monete e sopratutto i punzoni (carbones),

3.° di non rimanere, nò allontanarsi dalla zecca per nessuna circostanza, senza la licenza del Millemerci e de’ suoi delegati,

4.° di accettare e di licenziare quegli operai che ai concessionarii della zecca piacesse,

5. di denunziare il nome di quelli che contravverrebbero ai patti stabiliti,

6.° di non eleggere alcun preposto o console o altro capo senza il consenso del Millemerci,

7.° di dare le più esatte informazioni sull’andamento della coniazione, se il Millemerci le avesse richieste,

8.° di tagliare la moneta secondo quanto era stabilito, cioè denariorum in unciam.

9.° di coniare nove onde di marco reggiano d’argento pel prezzo di otto regini et bolzonum scilicet.... pro pretio quatuor Reginorum,

10.° in compenso del loro lavoro gli operai avrebbero ricevuto otto denari reggiani per ogni marco di onde nove reggiane1.

Delle monete in argento dette grossi, battute in quest’epoca, conservansi più esemplari, in alcune collezioni d’Italia; più rare sono invece quelle in argento basso dette piccoli; delle quali tutte sarà data la descrizione in appendice.

Fino a quando i Reggiani continuassero a coniare tal moneta non è espressamente dichiarato.

  1. V. Documento III.