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454 emilio motta
et apertamente intendendo quanta jactura, danno et detrimento era seguito et era per seguire non solo ale intrate di sua signoria ma a tuti li subditi et populi suoi lo acresciinento desordinato che haveva facto et era per fare loro (l’oro) et anche intendendo che le casone principale de tale mancamento erano le monete cative forestere che se spendevano nel dominio suo che non erano ala proportione de la bontà de argento che erano le monete ducale per obviare a tale mancamento facesse per bello decreto autentico et per publice cride inhibire che da calende del mexe di marso del dicto anno passato inanze non si spendesse oro de maynera alchuna ne monete in tuto il suo dominio se non segondo la forma e il modo in li dicti decreti e cride anotadi sotto certe penne etc. comò in esse più largamente se puote intendere. Non di meno perchè da poi in qua o per pocha diligentia de chi ha hauto a governare la cessa o perchè se sia loro (l’oro) è montato e tuta via è per montare in tale precio che non gli reparando seria la totale consumptione di subditi suoi, ultra il danno ne supportarebano le sue intrate che seria inextimabile ha deliberato omnino fargli tale provisione e stabilimento che sia conveniente et conforme ale condicione de presenti tempi.» Si emana pertanto la tariffa seguente «sotto penna di quatro dinari per uno dinaro che se troverà in comesso:
«Fiorini di camera boni et di justo peso per soldi lxxviij luno e calando de justo peso non si posseno spendere nisi per uno soldo mancho per ogni grano che calarano fin a cinque grani e se calciano da li in suxo non si spendano se non per oro rotto, et chi li spenderà e sìa trovato ultra la penna di sopro limitata sia tenuto lofitiale che sopra ciò sera deputato fargli tagliare.
«Fiorini largi boni de justo peso soldi lxxviij e calando de justo peso non si posseno spendere se non corno è dicto de sopra intendendo per ducato largo etiam li ducati ducali che fusse de bono et justo pexo.
«Ducati veniziani gravi et di justo peso soldi lxxviij et calando de justo peso non si possano spendere nisi utsupra.
«Li schuti di franzia et di ast per soldi lxx luno boni et de justo peso et calendo fin a tri grani siano pegio uno soldo per grano et da li in suso non si possano spendere utsupra.
«Li schuti di savoya boni et di justo peso soldi lxxvij luno et calando non si posseno spendere utsupra.
«Fiorini di Reno boni et de justo peso soldi lxj luno e