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pesi proporzionali desunti dai documenti, ecc. 83

a sua sorella Tota, obbligandosi, per non adempimento dei patti stabiliti nel contratto, a pagare per multa «solidos franciscos CC1», che erano quei soldi da 12 denari nuovi, i quali, avendo maggior valore di quei romani, erano perciò detti francesi o alla francese.

Non rimaneva più dubbio che la libra romana avesse seguitato a rimanere in uso contemporaneamente alla nuova libra francese.

Questa prima osservazione mi fu di guida ad altre e potei così facilmente ritrovare, che la maggior parte delle somme in quel periodo determinate in viiij denari e multipli fino alla concorrenza di 180 denari, erano soldi e libre computati alla romana, e che per brevità di formola e per maggiore intelligenza delle somme stesse venivano in quel modo indicate, mentre per i soldi e libre computati alla francese occorreva dichiarare che i soldi erano ragionati a 12 e le libre a 240 denari; dichiarazioni che sarebbero state inutili, qualora fosse stata in uso una sola computazione.

Innumerevoli me ne apparvero ovunque gli esempi, ma i più opportuni e chiari li rinvenni nelle pergamene lucchesi, cioè negli atti stipulati immediatamente dopo l’anno 800, epoca nella quale andò in vigore in Lucca la legge carolina. Questi atti per ordine di data sono i seguenti:

Anno 801, in ottobre. Deusdedi, prete e custode della chiesa di S. Salvatore, posta in Bussolanio, riceve dal prete Gumberto, rettore di S. Colombiano, il diritto di manutenzione della chiesa di S. Pietro, che appartiene a S. Colombiano, e dei beni di detta chiesa posti in Castiglione, pagando per annua pensione «idest decem et octo dinarios grossi, boni, expendivili, etc. 2». Diciotto denari grossi, così detti i
  1. Op. cit. Vol. II, p. 196
  2. Memorie e Documenti per servire alla storia del Ducato di Lucca, T. IV, Docum. II, p. 4. App.