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586 notizie varie

L’impronta del retto sarà conforme a quella del Tallero, sul verso avranno in alto la leggenda: colonia eritrea, in basso due rami riuniti d’alloro e nel centro la stella d’Italia ed il valore in italiano, in amarico ed in arabo.

Il contorno sarà scanalato.

Art. IV.


I sottomultipli in bronzo cioè i pezzi da 2/100 e 1/100 di Tallero pari ad italiani Centesimi 10 e 5 di lira verranno coniati in piena conformità degli art. I e IV della legge 24 Agosto 1862 N. 788, tanto riguardo alla lega, al peso ed al diametro, quanto rispetto alla tolleranza di fabbricazione.

Porteranno nel retto la nostra effigie coronata volta a sinistra colla leggenda umberto i re d’italia, e l’anno di coniazione; il verso ed il contomo saranno come negli spezzati, di cui all’Art. III.

Art. V.


II Tallero Eritreo, d’intrinseco eguale al pezzo da L. 5 del Regno, avrà potere liberativo per qualunque importo, e sarà dato e ricevuto dalle Casse pubbliche e fra privati nell’Eritrea, senza limite di somma.

Niuno è obbligato a ricevere in pagamento una somma maggiore di dieci talleri eritrei o lire cinquanta in spezzati d’argento, di cui all’Art. III, ma le Casse pubbliche nell’Eritrea li riceveranno per qualunque somma.

Le monete di bronzo non si accettano che per le frazioni di 2/10 di tallero o di una lira.

Art. VI.


La Tesoreria provinciale di Napoli eseguirà a richiesta il cambio delle monete speciali per la Colonia Eritrea con monete identiche aventi corso in Italia.

Art. VII.


Con successivi decreti reali sarà determinata la quantità proporzionale di spezzati d’Argento e di Bronzo speciali per la Colonia Eritrea da coniarsi per i singoli tagli indicati nei precedenti Art. III e IV.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza il 10 Agosto 1890.

firmato Umberto.

contrassegnato Giolitti.