Pagina:Rivista italiana di numismatica 1889.djvu/102


il medaglione romano 85

È in questo senso che ho condotto le mie ricerche. Se in base alle conseguenze cui sono giunto, devo rispondere affermativamente alla questione principale, cioè se i medaglioni fossero destinati alla circolazione, non ho difficoltà a convenire per ciò che tocca le questioni secondarie, che in pratica talvolta varie circostanze ne limitarono la circolazione; ciononostante, pei loro caratteri intrinseci, rimangono vere monete, siano essi coniati in oro, argento o bronzo, e non vale a toglier loro questo carattere la circostanza che non sempre furono usati come moneta.

I.

Il medaglione ed il diritto di sovranità.


Incominciamo da uno dei caratteri principali del medaglione antico: esso dipende dal diritto di sovranità dell’imperatore romano.

La medaglia moderna, all’opposto, gode di una certa indipendenza a questo riguardo. Oggidì è concesso ad ogni Società e ad ogni privato di far coniare medaglie con qualsiasi ritratto, senz’altra restrizione fuorché le convenienze morali e politiche.

Nell’antichità, la cosa è diversa. Fra i diritti sovrani dell’imperatore vi è quello dell’effigie e della leggenda sulla moneta; l’imperatore medesimo soltanto o quelle persone alle quali egli concede questa distinzione, possono essere rappresentate in effigie sulle monete, e ricordate con nome e titoli. Qualunque altra persona è esclusa. Dopo la consolidazione della monarchia, questo diritto viene concesso soltanto all’Augusta od imperatrice, — sia poi la consorte o la figlia, la madre o l’ava, la zia o la cugina dell’imperatore regnante, – ed al Cesare come erede designato del trono o come insignito semplicemente di quel titolo; vale a dire insomma a quei membri della casa imperiale che anche per altri riguardi partecipano al diritto sovrano dell’imperatore.