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458 | giuseppe ruggero |
molto vicina al Dogato. Quello invece del 1288, se pur fu coniato, doveva aver di fine circa 1,4001.
Mentre il grossetto peggiorava continuamente di taglio e titolo per mantenersi al valore di 6 denari e lo stesso doveva avvenire per il ducato, il grosso non variava, a quanto pare sensibilmente nella legge ma ne aumentava necessariamente il valore. Il Desimoni ne ha potuto stabilire con documenti due valutazioni, nel 1288 e nel 1363, rispettivamente in soldi uno e soldi due. Tra questi estremi mancando i documenti diretti, vi supplì con altre fonti, trovando valori intermedi nel 1305-6, 1327 e 1335, a s. 1. 2, 1. 3, 1. 4: e fissò in s. 1. e d. 8 il valore del grosso all’epoca del primo Doge, data la legge invariata, ciò che corrisponderebbe ad una lira di gr. 33.70 di fine.
Passiamo ora ai minuti, i quali alla creazione del nuovo grosso, dovevano avere gr. 0,233 di fine: sotto il primo Doge, non poteano aver più di 0.14. Il nostro minuto toccato al paragone nell’Uffizio del Saggio Governativo, ci diede una bontà che non può passarci 150 millesimi, per cui sul peso di 0,65, viene al fine di 0,0975, e la lira corrispondente, fatti i debiti aumenti, potrebbe avvicinarsi anche a 25 gr. e ci troveremmo sbalzati al principio del Sec. XV. Ma poiché la leggenda ci costringe a tenerci al di là del 1339, dobbiamo supporre che questo minuto sia stato coniato in data immediatamente vicina a quell’anno, e corrisponda perciò ai valori correnti alla istituzione del Dogato. Supposizione che pare accettabile, ripugnandoci di assegnare a questi minuti nuovi una origine contemporanea al grosso del 1288, mentre si