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la preparazione della cavalleria moderna 273

nella condizione di un acquirente privilegiato e quelli nei quali l’amministrazione si presenta come qualsiasi privato compratore.

Il sistema nostro come quello francese ha per organi le commissioni di rimonta e nessun privilegio gode l’amministrazione in tempo di pace.

In Germania il sistema ha per fondamento un obbligo legale al servizio militare del cavallo gesetzliche Dienstpflicht der Pferde,1 ed in Austria il principio non è molto diverso da quello della coscrizione Assentirung, in Inghilterra, per contro, vige il regime del libero acquisto.

La condizione imprescindibile per una buona rimonta, quale che sia il sistema vigente è la statistica precisa delle condizioni equine dello Stato poichè i prodotti non debbono ottenersi dall’amministrazione ma rimanere nelle mani dei provveditori o dei piccoli privati produttori fino ad un certo punto, e per gli Stati come la Germania e l’Austria la statistica oltre che un atto di saggia amministrazione per poter a tempo provvedere ai bisogni, è il controllo necessario della esecuzione dell’obbligo derivante dalla rimonta verso i privati.

Con la costatazione dell’idoneità al servizio militare del cavallo e coll’atto d’acquisto si compie il primo atto della rimonta; la seconda fase è caratterizzata dall’allevamento negli speciali stabilimenti a ciò destinati; la terza fase consiste nella distribuzione ai corpi di truppa dei cavalli atti al servizio.

Gli organi della rimonta sono le commissioni d’incetta ed i depositi d’allevamento, quale che sia il sistema di rimonta, le commissioni sono sempre costituite da ufficiali di arma montata e le commissioni generali sempre composte da ufficiali di cavalleria.

Merita un cenno speciale l’organizzazione dei depositi di allevamento a proposito dei quali si è agitata e si discute tuttora, come ho accennato precedentemente, se la natura eminentemente economica della funzione non richieda almeno, se non che la funzione stessa sia esercitata da una amministrazione più competente, che l’ordinamento interno della particolare

  1. Stein, op. cit. pag. 247.