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loni di p. s. che non siano i sovrani del turf e quindi accessibili a tutti gli allevatori, per prodotti ottimi di mezzo sangue ma non di prezzo inverosimile; stabilire una media di prezzi d’acquisto per le commissioni dì rimonta che lasci alle commissioni stesse una grande libertà, perchè possano pagare in maniera rimunerativa per l’allevatore il prodotto del tipo ricercato e possano stabilire una sensibile differenza tra questo prodotto e quello comune.

Ciò servirà ad orientare l’allevamento indicando agli allevatori quale sia la via da seguire per ottenere un risultato economicamente soddisfacente.

Ma questa è una via, per quanto razionale altrettanto improduttiva di effetti immediati, e che ove non s’intenda provvedere ai bisogni dei tardi nepoti è necessario affrontare con mezzi importantissimi.

In Italia non siamo che appena a principio e per dimostrare quali siano stati nei rapporti militari i benefici apportati dalla legge nell’ampliamento del servizio ìppico del 1887 in un decennio, (e si noti che la questione del tipo non era nemmeno sfiorata con la legge stessa) basta guardare a questo calcolo preventivo posto a commento della legge stessa da Ferdinando Garbini.


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