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Art. 20. Le adunanze del Consiglio non sono valide, quando non vi assistono almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 21. Il Presidente convoca e presiede tanto le adunanze generali che quelle del Consiglio, e veglia al buon andamento di tutte le cose che attengono alla Società.

Art. 22. Il Vice-Presidente adempie tutti gli uffici del Presidente, quando questi per assenza od altra cagione è impedito.

Art. 23. I Consiglieri assistono alle adunanze del Consiglio; e il più anziano di essi ne tiene la presidenza, mancando il Presidente, e il Vice-Presidente.

Art. 24; Il Cassiere cura nei modi regolari la esazione delle entrate della Società, ed eseguisce i pagamenti sopra Mandati firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25. Il Segretario assiste il Presidente in tulli gli uffici di che questi lo richiede, scrive i processi verbali delle adunanze, tiene la corrispondenza e conserva tutte le carte e documenti della Società.

Art. 26. I Bibliotecarii hanno la direzione delle biblioteche, e sono responsabili della conservazione e del buon andamento di esse. Assistono, aiutati dai Conservatori, alla distribuzione dei libri; ed hanno sotto i loro ordini un custode distributore, nominato dal Consiglio e retribuito.

Art. 27. Il Consiglio nomina fra i Soci ventiquattro Conservatori, ufficio dei quali è assistere a turno i Bibliotecarii nelr opera che richiedesi per le biblioteche, e segnatamente nella distribuzione dei libri.

Art. 28. Sciogliendosi la Società, i libri, scaffali ed altri oggetti ad essa appartenenti diventeranno proprietà della pubblica biblioteca comunale.

Art. 29. Appena raccolte le sottoscrizioni necessarie per la costituzione della Società, i Soci saranno a cura dei Comitato promotore convocati in adunanza generale, per provvedere alla elezione del Consiglio e all'apertura di una o più biblioteche.

Livorno, 28 aprile 1868.

Il Comitato Promotore

(Seguono le firme.)