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Art. 44.°

Manovra dei Dischi. Gli agenti preposti ai segnali a disco non devono limitarsi a manovrarli secondo il bisogno, ma devono assicurarsi, con tutti i mezzi a loro disposizione che il segnale voluto sia realmente fatto e per tutto il tempo necessario.

Dopo aver disposto a via impedita un Disco od altro segnale manovrato a distanza, gli agenti incaricati, prima di ingombrare i binari, debbono accertarsi che un Convoglio non siasi per avventura introdotto in precedenza fra il segnale a Disco ed il punto da proteggersi, non dovendo ritenersi efficace il segnale di via impedita, nè ingombrare i binari relativi finchè non siasi acquistata una tale certezza.