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123. Ciascun Consiglio nomina non più di due Messaggeri di Stato per suo servizio.

124. Essi portano a ciascuno dei Consiglj ed al Direttorio Esecutivo le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo. Essi hanno a quello effetto l’entrata nel luogo delle Sessioni del Direttorio Esecutivo; e marciano preceduti da due uscieri.

125. Uno de’ Consiglj non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni senza il conferimento dell’altro.


PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

126. II Direttorio Esecutivo fa munire del sigillo e pubblicare le Leggi, e gli altri atti del Corpo Legislativo dentro due giorni dopo la ricevuta.

127. Esso fa munire del sigillo e promulgare dentro il giorno le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo che sono preceduti da un Decreto d’urgenza.

128. La pubblicazione delle Leggi e degli Atti del Corpo Legislativo è ordinata nella forma seguente: A nome della Repubblica Cisalpina ( Legge ), o ( Atto del Corpo Legislativo ). Il Direttorio ordina, che la Legge, o l’Atto legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato ed eseguito.

129. Le Leggi, il preambolo delle quali non attesta l’osservazione delle forme preferitte dagli articoli 75, e 89, non possono essere promulgate dal Direttorio Esecutivo; e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l’atto d’urgenza è stato approvato dal Consiglio de’ Seniori.


T I T O L O V I

Potere Esecutivo


130. Il Potere esecutivo resta delegato a un Direttorio di cinque Membri nominati dal Corpo Legislativo, che fa allora le funzioni di Assemblea Elettorale a nome della nazione.

131. La elezione di ogni individuo de! Direttorio Esecutivo si compie col metodo seguente. I. Ogni Membro del Gran Consiglio proporrà una schedola di 4. soggetti forniti de’ necessari requisiti per essere Direttori. 2. Si farà lo spoglio di queste schedole e si riterrannno i nomi di quelli, che hanno ottenuta la pluralità assoluta di voti fino al numero di quattro. Nel caso, che non si ottenesse di questo scrutinio il numero suddetto de’ soggetti collla pluralità assoluta, se ne farà un secondo per completarlo. 3. Su questi quattro si farà uno iscrutinio segreto per escludere quello di loro, che avrà il minor numero di voci.

132. Ciò fatto si manderà per mezzo d’un Messaggio dal Gran Consiglio a quello de’ Seniori la nota dei tre, ricevuta la quale il Consiglio de’ Seniori tirerà a sorte il nome d’un di loro, che resterà escluso.

I residui due nomi saranno posti a scrutinio segreto, e quegli, che avrà la pluralità, s’intenderà detto per Membro del Direttorio.

133. Tutte quelle operazioni dovranno farsi nel medesimo giorno da ambedue i consiglj in sessione permanente, e ripertersi tante volte, quanti eventualmente saranno i Direttori da eleggersi.

134. I Membri dei Direttorio Esecutivo devono avere l’età di trentacinque anni almeno.

135. Essi non possono essere presi che fra i Cittadini stati Membri del Corpo Legislativo, o Ministri. La disposizione del presente articolo non sarà osservata, sé non al cominciare dell’anno nono della Repubblica.

136. Cominciando dal primo giorno dell’anno V. della Repubblica Cisalpina, i Membri del Corpo Legislativo non potranno essere eletti Membri del Direttorio Esecutivo, nè Ministri tanto durante le loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

137. II Direttorio sarà pure parzialmente rinnovato colla elezione d’un nuovo Membro ogni anno. La sorte deciderà ne’ primi 4 anni sulla uscita di quelli, che saranno stati nominati la prima volta.

138. Nessuno de’ Membri che sottono, può essere rieletto se non dopo 1’intervallo di cinque anni.

139. L’ascendente, e il discendente in linea retta, i fratelli, le zio, ed il nipote, i cugini in primo grado e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente Membri del Direttorio, nè succedersi l’un l’altro se non dopo l’intervallo di cinque anni.

140. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altrimenti d’uno dei Membri del Direttorio il suo successore viene eletto dal corpo Legislativo nel termine di dieci giorni col metodo indicato agli art. 131, 131, e 133.

Il nuovo membro resta eletto pel solo tempo d’esercizio, che rimaneva a quello, cui deve rimpiazzare. Per altro se questo tempo non sorpassa i sei mesi, l’eletto resta in funzione fino alla fine del quinto anno seguente.

141. Ciascun Membro del Direttorio ne sarà il Presidente in giro per lo spazio di soli 3. mesi. Il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sono indirizzati al Direttorio nella persona del suo Presidente.