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giri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.
  1. Sul mantenimento delle proprietà riposa l’ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione, ogni mezzo di lavoro.
  2. Ciascun Cittadino deve i suoi servigj alla Patria, al mantenimento della Libertà, della Eguaglianza e della Proprietà, ogni qualvolta la legge lo chiama a difenderle.


    COSTITUZIONE.


    • La Repubblica Cisalpina è una ed indivisibile.
    • La universalità de’ Cittadini della Repubblica Cisalpina è il Sovrano.
    • La Repubblica Cisalpina conserva e tramanda a’ Posteri il sentimento di eterna ricoscenza verso la Repubblica Francese, cui è debitrice della ricuperata Libertà.


    TITOLO I.

    Divisione del Territorio.


    1. La Repubblica Cisalpina resta per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i seguenti: 1. Dell’Adda Capoluogo, Lodi alternativamente con Crema ogni due anni. 2. Delle Alpi Apuane Capoluogo, Massa. 3. Del Crostolo Capoluogo, Reggio. 4 Del Lario Capoluogo, Como. 5. Della Montagna Capoluogo, Lecco. 6. Dell’Olona Capoluogo, Milano. 7. Del Panaro Capoluogo, Modena. 8. Del Pò Capoluogo, Cremona. 9. Del Serio Capoluogo, Bergamo. 10. Del Ticino Capoluogo, Pavia. 11. Del Verbano Capoluogo, Varese.
    2. I confini de’ Dipartimenti possono essere, cambiati o rettificati dal Corpo Legislativo.
    3. Ciascun dipartimento è distribuito in distretti; ciascun Distretto in Comunità. Le Comunità conservano la loro attuale circoscrizione. Il Corpo Legislativo potrà però cambiarla.


    TITOLO II.

    Stato Politico de’ Cittadini.


    1. Ogni uomo nato e dimorante nel Territorio della Repubblica, il quale abbia compita l’età di anni 20., e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, purché non sia mendicante, o vagabondo, è Cittadino attivo della Repubblica Cisalpina.
    2. Il figlio di cittadino nato fuori del Territorio della Repubblica da parenti legittimamente assenti si confidera come nato nel Territorio.
    3. Acquista la cittadinanza ogni forestiero, che maggiore d’anni 20. ha dimorato consecutivamente per anni 7. compiti nel Territorio della Repubblica, con espressa dichiarazione, tuttoché non obbligatoria, anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 300. giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un’arte utile; chi ha sette anni di servigio militare nelle truppe della Repubblica, e dopo quello periodo di tempo, qualora abbia sposata una Cisalpina, ha nel detto Territorio esercitata almeno per un anno un’arte utile.
    4. I figli de forestieri, nati nel Territorio della Repubblica, si considerano come forestieri, finché non abbiano adempito alle condizioni suddette.
    5. Il forestiere maggiore d’anni 20., che dimora da cinque anni compiti nel Territorio della Repubblica, e vi possiede uno stabilimento d’industria o di commercio, il quale occupi annualmente quattro persone almeno, diviene Cittadino attivo.
      Quando lo stabilimento occupi sei persone, basterà il domicilio di soli tre anni; se ne occupa otto o più, basterà quello di due.
    6. Parimente diviene Cittadino attivo, indipendentemente da’ requisiti di precedente domicilio, o possidenza o esercizio di manifattura, e di commercio, chiunque dal Corpo Legislativo è dichiarato benemerito della Repubblica.
    7. I soli Cittadini Cisalpini descritti nel registro civico a norma della Legge, possono dar voto nelle Assemblee primarie, ed essere chiamati alle funzioni stabilite dalla Costituzione, e perciò sono denominati attivi. I Cittadini stati assenti con autorizzazione non potranno dar voto, se non avendo abitato un mese immediatamente prima dell’Assemblea nel Territorio della Repubblica.}}
    8. L’esercizio del diritto di Cittadino si perde 1. per la naturalizzazione in paese estero: 2. per l’aggregazione a qualsiasi corporazione estera, che suppo-