Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/11

o) XII (o


dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle entrate pubbliche nel loro territorio. Il Corpo Legislativo determina le regole delle loro funzioni tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti dell’Amministrazione interna.

191. Il Direttorio Esecutivo nomina presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale e Municipale un Commissario, e lo revoca quando ciò crede conveniente. Questo Commissario invigila e sollecita la esecuzione delle Leggi.

192. Il Commissario presso ciascuna Amministrazione locale deve esser preso tra i Cittadini domiciliati già da un anno nel Dipartimento, dove è stabilita tale Amministrazione, e deve avere l’età di 25 anni almeno.

193. Le Amministrazioni Municipali sono subordinate alle Amministrazioni de’ Dipartimenti, e queste ai Ministri. Per conseguenza i Ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle Amministrazioni del Dipartimento, e queste gli atti delle Amministrazioni Municipali, allorchè tali atti sono contrarj alle Leggi o agli ordini delle autorità superiori.

194. I Ministri possono altresì sospendere gli Amministratori dei Dipartimenti, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori; e le Amministrazioni del Dipartimento hanno lo stesso diritto riguardo ai Membri delle Amministrazioni Municipali.

195. Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del Direttorio Esecutivo.

196. Il Direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle Amministrazioni Dipartimentali o Municipali. Può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli Amministratori sì de’ Dipartimenti, che de’ Distretti, e mandarli innanzi ai Tribunali del Dipartimento, quando i casi lo esigeranno.

197. In caso di qualunque risoluzione, che porti cassazione d’atti, sospensione o destituzione di Amministratori, se ne devono addurre i motivi.

198. Allorchè i cinque Membri di una Amministrazione Dipartimentale sono destituiti, il Direttorio Esecutivo provvede al loro rimpiazzamento fino alla successiva elezione; ma non può scegliere i loro sostituti provisionali se non tra i passati Amministratori dello stesso Dipartimento.

199. Le Amministrazioni sì del Dipartimento, che del Distretto non possono corrispondere tra loro che sopra gli affari loro appoggiati dalla Legge, e non su gl’interessi generali della Repubblica.

200. Ogni Amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle Amministrazioni Dipartimentali saranno stampati.

201. Tutti gli atti de’ Corpi Amministrativi saranno resi pubblici mediante il deposito del Registro, in cui sono descritti, e che resterà aperto a tutti gl’individui dipendenti da ciascuna Amministrazioni. Il detto Registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo, che è stato compito; ma il Corpo Legislativo può prorogare secondo le circostanze la dilazione fissata per tale deposito.


T I T O L OV I I I

Potere Giudiziario — Disposizioni generali


202. Le funzioni giudiziarie non possono esercitarsi nè dal Corpo Legislativo; nè dal Potere Esecutivo.

203. I Giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcun regolamento; non possono impedire o sospendere la esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi a se i pubblici Amministratori per oggetti relativi all’esercizio delle loro funzioni.

204. Nessuno può essere deviato sotto qualunque titolo dai Giudici assegnatigli dalla Legge.

205. La giustizia è amministrata gratuitamente.

206. I Giudici non possono essere sospesi se non per accusa ammessa, nè destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, od altro titolo, per cui giusta il disposto dagli articoii 14. e 15 debbano essere privati o sospesi dai diritti di Cittadino.

207. L’ascendere, il discendere, i fratelli, lo zio e il nipote, gli affini in questi rispettivi gradi non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

208. Le sedute de’ Tribunali sono pubbliche, i Giudici deliberano in segreto: le sentenze sono pronunziate ad alta voce, e si ennunziano i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto, che dai termini della Legge applicata.

209. Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiuti, può essere eletto Giudice di un Tribunale di Dipartimento, nè Giudice di Pace, nè Assessore del Giudice di Pace, nè Giudice di un Tribunale di Commercio, nè Membro del Tribunale di Cassazione, nè Giurato, nè Commissario del Direttorio Esecutivo presso i Tribunali.


DELLA GIUSTIZIA CIVILE


210. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da Arbitri scelti dalle Parti.

211. La decisione degli Arbitri è inappellabile, e senza ricorso per cassazione, perchè le Parti non ne abbiano fatta espressa riserva.