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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA.
Anno V. della Repubblica Francese [1797.]
Dichiarazione dei diritti e de’ doveri dell’Uomo e del Cittadino.
Il popolo Cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente Dichiarazione
dei Diritti e dei doveri dell’ Uomo e del Cittadino.
D I R I T T I.
- I Diritti dell’Uomo in società sono la Libertà, la Egualianza, la Sicurezza e la Proprietà.
- La Libertà consiste in poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui.
- La Eguaglianza consiste nell’essere la Legge la stessa per tutti sì nel proteggere che nel punire. La Eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.
- La Sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
- La proprietà è il diritto di godere e di disporre de’ suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.
- La Legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de’ Cittadini o de’ loro Rappresentanti.
- Ciò che non è proibito dalla Legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a far ciò, che la Legge non ordina.
- Nessuno può essere chiamato in giudicio, accusato, arrestato, nè detenuto, se non ne’ casi determinati dalla Legge, e secondo le formole da essa prescritte.
- Quelli, che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devono essere puniti.
- Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un imputato di delitto deve essere severamente depresso dalla Legge.
- Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.
- La Legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
- Ogni trattamento, che aggrava la pena determitata dalla Legge, è un delitto.
- Nessuna Legge nè criminale, nè civile può avere effetto retroattivo.
- Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizj, ma non puo vendersi, nè essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.
- Tutte le contribuzioni sono stabilite per l’utile generale, e devono esser ripartite tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.
- La Sovranità risiede essenzialmente nella universalità de’ Cittadini.
- Nessun individuo e nessuna unione parziale di Cittadini può attribuirsi la Sovranità.
- Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eleggere alcuna funzione pubblica.
- Ciascun Cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de’ Rappresentanti del Popolo, e de’ Funzionarj pubblici.
- Le Funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.
- La Garanzia sociale non può esistere se la divisione de’ poteri non è stabilita se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de’ Funzionarj pubblici.
D O V E R I
- Il mantenimento della società domanda, che quelli, che la compongono, conoscano ed adempiano i loro doveri.
- Tutti i doveri dell’Uomo e del Cittadino derivano da questi due principi scolpiti dalla natura in tutti i cuori. — Non fate agli altri ciò che vorreste fatto a voi — Fate costantemente agli altri il bene che vorrete riceverne.
- Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottomesso alle Leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.
- Nessuno è un buon cittadino, se non è buon figlio, buon Padre, buon fratello, buon amico, e buon sposo.
- Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle Leggi.
- Chi trasgredisce apertamente le Leggi, si dichiara in stato di guerra contro la Società.
- Colui che senza violare apertamente le Leggi le elude coll’astuzia, e coi rag-