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Camera dei Deputati | — 75 — | Senato della Repubblica |
ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
concretamente uso. Noti infatti come sono i legami tra l’agenzia OP ed ambienti dei Servizi segreti che il Pecorelli stesso denunciava dichiarando nei Servizi la fonte del documento al fine di suffragarne l’autenticità, attesa l’importanza dell’argomento il suo apparire tra le carte del Pecorelli denuncia in primo luogo come nella carriera di Licio Gelli sia intervenuto un momento nel quale l’informativa viene in fatto utilizzata, viene cioè chiamata ad adempiere alla funzione per la quale era stata inserita nel fascicolo che i Servizi avevano sull’uomo e che noi abbiamo definito come quella di una polizza di assicurazione.
La vicenda Pecorelli, quale che sia l’esito istruttorio che essa avrà, ha, ai nostri fini, il valore di riconfermare l’informativa nella sua funzione, sulla quale si era in precedenza insistito in via di ipotesi; ma se questo è vero è allora giocoforza ammettere che essa viene confermata altresì nel suo contenuto, nella sua attendibilità, poiché è di palese evidenza che la funzione non avrebbe potuto essere adempiuta al momento dell’utilizzo se il contenuto fosse stato destituito di ogni fondamento. Ed è altresì provato che chi aveva conservato per quasi trenta anni l’informativa negli archivi poteva gestire il documento, poichè essa era lo strumento attraverso il quale gestire la persona, come durante quei trenta anni era accaduto.
Si vuole infine ricordare, nel quadro di riferimento che siamo venuti tracciando, un altro episodio che sembra inquadrarsi in modo univoco nell’esposizione sinora condotta. Citiamo in proposito la risposta che il direttore del SID, ammiraglio Casardi, firmò in data 4 luglio 1977, rispondendo ai giudici di Bologna che indagavano sulla strage dell’Italicus. Essa va trascritta per esteso: «Il SID non dispone di notizie particolari sulla loggia P2 di Palazzo Giustiniani... non si dispone di notizie sul conto di Licio Gelli per quanto concerne la sua appartenenza alla Loggia P2 oltre quanto diffusamente riportato dalla stampa».
Non può non risaltare agli occhi, se non altro per questioni di stile, l’incredibile rinvio che un capo dei Servizi segreti fa alle notizie apparse sulla stampa, alla quale egli non ha vergogna di riportare il proprio patrimonio di conoscenze. Per valutare del resto il tasso di segretezza di queste notizie si pensi che siamo, a parte ogni considerazione, a due anni di distanza dalla delibera di demolizione della Loggia P2, decisa dalla Gran Loggia di Napoli, quando i Maestri Venerabili delle logge di Palazzo Giustiniani avevano ritenuto Licio Gelli e la sua loggia un peso troppo compromettente per la comunione. Come già detto, l’ipotesi della inefficienza sarebbe troppo macroscopica per venire nemmeno presa in considerazione.
Ma il vero punto di interesse è che nel rispondere in tal modo il direttore dei Servizi negava al giudice inquirente la conoscenza delle notizie contenute nell’informativa, che, come sappiamo, era agli atti. Ciò avveniva non solo e non tanto per proteggere il Gelli, ma per la più sottile ragione che il patrimonio di conoscenze contenuto dal documento veniva considerato dai Servizi come lo strumento in loro mano per controllare l’individuo: in quanto tale essi non potevano che essere gli unici arbitri sul come e sul quando farne uso, cosa che, per l’appunto, si savebbe verificata dopo poco più di un anno.