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Camera dei Deputati — 46 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



Il problema non è nel suo significato reale una questione di ordine meramente anagrafico, poiché si inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha contrassegnato i rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri sino al definitivo impossessamento della Loggia P2 da parte del suo Venerabile Maestro ed alla sua attività di affiliazione diretta, materialmente officiata dal Gamberini, che aveva come punto di riferimento i recapiti romani della sede di Via Condotti e dell’Hotel Excelsior; questa attività era resa possibile dalla consegna di tessere in bianco da parte dei Gran Maestri, che rappresentava una forma di delega incontrollata, segno della loro resa al potere gelliano. Questa situazione, di indubbio riscontro nella nostra ricostruzione, ribalta i termini del problema perché è certo che, nella seconda fase della Loggia P2, coloro che si accostavano a Gelli erano mossi dall’intento di aderire ad una organizzazione la cui presenza era certo meno ignorata in ambienti qualificati, di quanto lo fosse presso il grosso pubblico; un’organizzazione che per l’indipendenza che si era acquistata nell’ambito di una comunione che le prestava ormai solo formale copertura esentava l’affiliato dall’osservanza di rituali ed adempimenti di indubbio impaccio per l’iniziando mosso da più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza infatti che la pratica inesistenza di attività massonica di ordine rituale nell’ambito della Loggia P2, non poteva che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che l’iscrizione veniva effettuata presso un organismo di natura affatto particolare quale la Loggia P2. Vero è quindi che la eventuale non formalizzazione dell’iscrizione avvenuta presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto di vista degli affiliati ininfluente, attenendo essa ai rapporti interni tra la loggia e l’organismo di cui essa era emanazione.

Rimane da ultimo da ricordare che alcuni iscritti alla Loggia P2, per i quali sono state rinvenute le schede di appartenenza alla massoneria, recano poi l’indicazione anagrafica di essere usciti dall’organizzazione per passare ad altra loggia. La Commissione in proposito rileva che sono stati rinvenuti piedilista di logge coperte (Emulation, Zambòni De Rolandis) alle quali appartenevano «fratelli» affiliati peraltro contemporaneamente alla Loggia P2; e del resto il principio della doppia appartenenza appare sanzionato dalle Costituzioni massoniche (art. 15). Queste considerazioni, unitamente alle perplessità più volte espresse sulla regolarità della tenuta dei registri e della gestione delle procedure, non consente pertanto di dare pieno e definitivo affidamento a queste registrazioni e non esclude che elementi che appaiono in transito nella Loggia P2 fossero in realtà rimasti nell’ambito dell’organizzazione realizzando, attraverso l’exeat ad altra loggia, una forma ulteriore di copertura della loro appartenenza.

La Commissione ritiene in proposito di rilevare che la disinvoltura con la quale la massoneria di Palazzo Giustiniani ha gestito la propria segreteria ha finito per risolversi in un sostanziale danno per gli affiliati, concretando in tal modo un lampante esempio di come la salvaguardia della sfera dei diritti dei singoli vada ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza di ogni forma di vita associativa.