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Camera dei Deputati | — 43 — | Senato della Repubblica |
ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
quant’altro attinente all’incompletezza della lista che la forza e la capacità operativa della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più importanti settori delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di quanto documentano gli elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto all’effettiva consistenza della Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni di merito, che si aggiungono ai riscontri obiettivi dianzi citati.
Né deve essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione è potuta giungere pur senza aver consultato la maggior parte dell’archivio uruguaiano di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riscontri e puntuali verifiche sugli organici della loggia, come è dimostrato dall’importanza e dall’affidabilità del contenuto di quei pochi documenti dell’archivio medesimo pervenuti alla Commissione.
Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente inviato alla Commissione, ribadito l’affermazione che le liste rappresentano un elenco di iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo così sminuire il dato formale dell’iscrizione, affermazione alla quale peraltro la Commissione, secondo quanto sinora detto, presta credito relativo1, il Venerabile della loggia ha confermato indirettamente la connessione di tutti coloro che appaiono nelle liste con le proprie attività. D’altro canto si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale contesto ininfluente dai Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt’al più condurre, secondo l’osservazione del secondo Commissario, alla conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di vista sostanziale, del comportamento del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe dedurre a giustificazione del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.
Il discorso sinora svolto conduce all’univoca conclusione che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare:
a) autentiche: in quanto documento rappresentativo della organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo;
b) attendibili: in quanto, sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto.
Conclusivamente la risposta all’iniziale quesito circa la veridicità complessiva del piè di lista, di cui la Commissione doveva farsi carico, non può che essere ampiamente affermativa, in conformità alle molteplici e persuasive ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza che «la consistenza dell’associazione massonica denominata Loggia P2» cui si riferisce la legge istitutiva si identifica quanto meno con il dato numerico e qualitativo del complesso degli iscritti.
- ↑ Vedi le pagine sui rapporti tra il Grande Oriente e la loggia.