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Camera dei Deputati — 42 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



stessa data o il giorno successivo, degli importi relativi sull’apposito conto bancario.

Il valore di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché, se pur esso non si riferisce a tutti i nominativi compresi nell’elenco generale, per quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno fornito alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.

Altro riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza provenienti dai diretti interessati, ed in specie dall’esistenza di una firma apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come presentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli: tale prova è riscontrabile in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione attualmente in possesso della Commissione.

Altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci (310) nominativi che, compresi nelle liste in esame, sono altresì presenti nelle altre liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi consegnati ai giudici Pier Luigi Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della stratificazione dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente alla sua accertata operatività lungo un arco di tempo più che decennale.

Si vuole infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati dal magistrato, duecentotrentacinque (235) soltanto hanno negato di appartenere alla Loggia P2. La Commissione peraltro è in possesso di prove documentali (ad esempio, firme su assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero per circa la metà dei casi.

I riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di tipo sostanziale, relativi ad alcune centinaia di nominativi, alcuni dei quali rientrano in più di uno dei riscontri proposti (che pertanto non sono da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un corpus documentale più ampio nell’ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante ad esse è pertanto rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati che suffragano l’attendibilità generale del documento.

Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo l’assunto metodologico dianzi premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante, argomento di prova costituito dal potere acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli della vita nazionale: tale acquisita influenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell’esistenza di un esteso, autorevole e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua qualità di Maestro Venerabile della loggia, poteva disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma della attendibilità della consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.

Non è azzardato, anzi, ritenere proprio sulla base delle riferite circostanze, concomitanti all’esecuzione del sequestro, nonché di