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Camera dei Deputati | — 39 — | Senato della Repubblica |
ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
Conclusivamente i dati peritali e documentali e quello testimoniale convergono nel denunciare la rilevata natura funzionale e non meramente dimostrativa del reperto, e considerati unitamente alle argomentazioni che verranno esposte successivamente consentono alla Commissione di affermare che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono il documento, o uno dei documenti, in uso presso la segreteria della loggia che conteneva, con adeguati aggiornamenti, la rappresentazione, nel suo dato oggettivo e personale, della organizzazione massonica denominata Loggia Propaganda 2.
Questa conclusione, relativa alla funzione del reperto sequestrato, viene dalla Commissione ritenuta di decisivo rilievo al fine della valutazione inerente alla autenticità dell'elenco considerato nella sua natura di documento che rappresentava, secondo l'espressione del Commissario Mattarella, «la vita della loggia».
Secondo la distinzione, sempre da tale Commissario argomentata, il discorso sulla autenticità delle liste precede logicamente quello relativo alla loro attendibilità, in quanto concettuamente distinguibile da esso. Una volta infatti posto l'assunto che le liste di Castiglion Fibocchi sono, come documento, direttamente riferibili in modo certo alla Loggia P2, in quanto contenenti la rappresentazione del dato personale ed anagrafico di tale organismo, il problema della attendibilità delle liste viene di conseguenza a porsi, in modo più circoscritto, nei termini seguenti: se esse siano la puntuale ed esatta configurazione della Loggia P2 o se piuttosto possano essere ritenute inesatte per eccesso o per difetto.
A tal fine è necessario premettere che il discorso inerente alla attendibilità non può comunque mai essere trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno della Loggia P2. L'esistenza della Loggia P2 come organismo operante nei più svariati e qualificati settori della vita nazionale è infatti ampiamente documentata, oltre ogni invocabile dubbio, dal complesso della documentazione in possesso della Commissione che dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di individui, inseriti in rilevanti posizioni, che hanno operato in sintonia di intenti e di azioni durante un ragguardevole arco temporale. Sarebbe dunque procedimento logicamente capzioso voler scindere i due dati, quello documentale e quello sostanziale, per procedere ad una analisi separata, argomentando infine da una supposta non attendibilità delle liste la non esistenza della loggia, o per contro da una non ritenuta credibile esistenza, la falsità degli elenchi. Vero è piuttosto che procedimento logico corretto appare alla Commissione quello di considerare e valutare il dato formale e quello sostanziale congiuntamente, poiché essi concorrono entrambi, pur se partitamente analizzati per comodità espositiva, a formare la base delle conclusioni alle quali pervenire. Le argomentazioni svolte in questa sede vanno pertanto lette e considerate unitamente alla complessiva analisi delle attività della loggia e del progetto politico che essa si poneva, diffusamente esaminati nei due capitoli successivi.
Partendo dalla premessa esposta, e riportandosi alle conclusioni parziali dianzi argomentate, è dato quindi ribadire che il problema