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Camera dei Deputati — 163 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



cercato nella generale adozione di forme di pubblicità che rendano possibile il controllo che i vari soggetti dell’ordinamento, pubblici o privati che siano, reciprocamente esercitano sulla loro attività nel quadro dell’ordinamento democratico.

A questo fine uno degli insegnamenti di maggior momento che da questa vicenda si può trarre, è l’aver dimostrato al di là di ,ogni possibile contestazione che la trasparenza dell’ordinamento costituisce la garanzia prima contro il manifestarsi di forme di potere alternativo le quali, traendo origine ed alimento da una non compiuta estrinsecazione di questo principio, si pongono esse stesse come strutture che aspirano al controllo della società o di suoi settori. Tale in sostanza è stata la Loggia P2, e tali sono, in più limitato ambito, le forme associative di stampo mafioso richiamate, studiando la struttura associativa di questa organizzazione, da altri autorevoli organi giurisdizionali. Quando si pervenga alla comprensione piena del rapporto intrinseco e funzionale tra segretezza e forme di potere alternativo, del quale la presente relazione ha cercato di fornire illustrazione ampia,e definitiva, non apparirà eccessivo il rilievo proposto dai Commissari Ricci e Bellocchio, secondo i quali il tasso di democraticità dell’ordinamento è direttamente proporziona1e alla sua trasparenza.

L’applicazione del principio di trasparenza è stata dalla Commissione esalllinata con riferimento dettagliato ai più svariati settori dell’ordinamento, in ordine ai quali non si è mancato di registrare, atteso il tecnicismo della materia, diversità di avvisi e di soluzioni, con l’identificazione comune peraltro di alcuni settori nei quali questa tematica si ritiene degna di particolare attenzione. Tali ad avviso dei commissari sono i comparti normativi della legislazione economica, con particolare riferimento a quella bancaria e valutaria, e delle procedure amministrative, in specie quelle concernenti le nomine dei massimi dirigenti.

Un particolare esame è stato dalla Commissione rivolto all’applicazione del principio di trasparenza alla materia associativa, tema questo che non ha potuto registrare un accordo unanime, attesa del resto l’importanza anche ideologica dell’argomento. Sulla scorta del dibattito effettuato il relatore ritiene in proposito di sottolineare in primo luogo che il problema delle associazioni deve correttamente essere inquadrato, non tanto nella prospettiva di determinare quale estensione, maggiore o minore, dare al diritto dei singoli di associarsi, quanto piuttosto in quella di contemperare tale imprescindibile diritto individuale con il diritto della collettività, non meno degno di considerazione, di essere tutelata dal distorto uso che di esso possa essere operato da soggetti dell’ordinamento, del che è esperienza ampiamente documentata la vicenda della Loggia P2. In questo senso i Commissari Andò e Ruffilli hanno interpretato l’esigenza di democraticità, prevista dall’articolo 49 della Costituzione con riferimento ai partiti politici, come criterio-guida indicato dal Costituente nella materia, anche in considerazione del rilievo fondamentale che nella vita pubblica queste organizzazioni rivestono.

Al fine di un corretto inquadramento del problema, che prescinda da polemiche strumentali, il relatore vuole infine osservare