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Camera dei Deputati | — 114 — | Senato della Repubblica |
ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
fa esplicito riferimento ai «giudici di Roma» e al conflitto di competenza poi risolto dalla Corte di cassazione con la riunificazione dei diversi procedimenti presso la magistratura romana. Sempre secondo quanto riferisce Rizzoli anche Gelli ed Ortolani avevano versato somme di denaro e Calvi aveva precisato minacciosamente che, se non avessero pagato, Rizzoli e Tassan Din non se la sarebbero cavata.
Conclusivamente, volendo tentare una sommaria analisi sulla scorta delle risultanze degli elenchi di Castiglion Fibocchi circa la composizione del gruppo dei magistrati iscritti in base all’ufficio di rispettiva appartenenza, si rileva che la Loggia P2 aveva conseguito significative adesioni a livello di presidenti di tribunali, seppur in modo sporadico. L’infiltrazione della loggia si presentava invece più debole con riferimento sia agli uffici di procura della Repubblica sia alla Suprema Corte di cassazione, pur non potendosi escludere una certa influenza, in considerazione delle vicende processuali che coinvolgevano esponenti della loggia. Gli episodi citati peraltro testimoniano di una tentata penetrazione deviante nei confronti della procura di Milano, che prescinde dal dato meramente formale dell’iscrizione.
Notevole, concentrata e capillare era invece la penetrazione realizzata all’interno del Consiglio Superiore sia a livello di componenti dell’organo di autogoverno (Buono, Pone) sia con riferimento agli uffici di segreteria (Pastore, Croce, Palaia).
L’attenzione e i propositi della Loggia P2, nonché le sue penetrazioni a livello della magistratura, appaiono comunque pericolose sotto più di un profilo. In primo luogo vi è da osservare che le connotazioni di segretezza e di accentuata solidarietà, in termini di concorso mutualistico tra gli iscritti nelle attività professionali, assumevano maggiore gravità con riferimento all’attività dei magistrati ed alle guarentigie fissate dall’ordinamento a tutela della loro indipendenza.
Questi rilievi vengono in considerazione non solo per quanto attiene gli sviluppi di carriera per il singolo magistrato già di per sé fatto sospetto ma per quanto riguarda possibili condizionamenti che il magistrato potrebbe subire a livello della sua attività giurisdizionale, soprattutto allorché tale attività abbia ad oggetto procedimenti importanti, con implicazioni anche di natura politica.
Infatti la solidarietà intesa in aggiunta alla segretezza dei rapporti potrebbe influire sulle scelte del magistrato e sulla sua attività giurisdizionale, ponendo in dubbio la sua imparzialità o almeno la sua serenità di giudizio.
L’elemento che viene peraltro in maggiore considerazione è che le proposte in materia di ordinamento giudiziario alcune delle quali implicanti anche modifiche di natura costituzionale sono tese a ridare una struttura gerarchica alla magistratura, con particolare riferimento agli uffici del Pubblico Ministero e ad intaccare il principio della separazione dei poteri (vedasi in merito la riforma del Consiglio Superiore). Tutto ciò acquista rilievo particolare con riferimento al piano politico generale, più volte espresso da Gelli ad esponenti della Loggia P2, di accentuare il momento autoritario nella vita dello Stato.