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Camera dei Deputati — 105 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti


Sezione iii

La loggia P2, la pubblica amministrazione e la magistratura

I. - I rapporti con la pubblica amministrazione.

Una trattazione sull’argomento svolta nel più ampio contesto della disamina dei mezzi di penetrazione impiegati dalla Loggia P2 per l’attuazione dei suoi fini richiede una preliminare chiarificazione relativa alla mancanza di un piano operativo elaborato dalla loggia medesima con riferimento alla pubblica amministrazione nel suo complesso: si vuol cioè dire che nei documenti programmatici acquisiti e segnatamente nel piano di rinascita democratica non si rinvengono enunciazioni di principio o proposte di riforma circa il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire l’amministrazione dello Stato. Vi è al riguardo soltanto un accenno quando si auspica, con un riferimento poco chiaro, una riforma di quel settore dello Stato «fondata sulla teoria dell’atto pubblico non amministrativo»; ed inoltre si formulano generiche indicazioni sulla necessità di tener separata la responsabilità politica da quella amministrativa e di sostituire il sistema del silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso.

Queste due ultime prospettazioni possono verosimilmente interpretarsi la prima come esigenza di affermazione di una classe di tecnocrati in contrapposizione alla categoria degli esponenti politici — secondo un’idea ricorrente nei documenti della loggia1 — e la seconda come potenziamento dei diritti e delle facoltà dei privati in confronto alle prerogative della pubblica amministrazione.

Trattasi dunque di formulazioni programmatiche generiche e di segno non univoco, talché è lecito desumerne che ai fini della attuazione del disegno politico della Loggia P2 e della definizione della sua strategia di intervento alla pubblica amministrazione non viene sostanzialmente riconosciuto un ruolo particolare né si delineano ipotetici cambiamenti della struttura, della funzione e dei meccanismi operativi della medesima, contrariamente a quanto risulta documentato per il Parlamento, il Governo, la magistratura e altre istituzioni dello Stato. Vedremo in seguito il valore da attribuire alla

  1. Vedi pag. 19.