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REGOLE, ED ORDINI


SS

Tatuti, che nel governare il Commune, e ben publico osservano le Communità, ò Regole delle Terre, e Villaggj communemente di questi Paesi cavati dal Statuto della Città, e Communità di Trento dal libro secundo de Sindicis di Latino in Volgare tradoti hor da me Innocenzio, acciò li Sudditi della Regola di Segonzano, e Giurisdizione si sappino ben governare. Perche all'Officio di Sindici della Città di Trento, quali dependono dalli magnifici Consoli, che regono le cose, e cause delle Communità, simile puol esser l'officio delli Regolani, ò giurati, ò soprahuomini d'un Commune de Villaggj, o Terre esteriori nel governare le cose della Communanza, o Commune, e provedere a quelle controversie, o cause Civili solo, che non al Foro della Superiorità Contentioso; mà all'occhio si vedono, e debbensi decidere summariamente da deti Sindici di Trento, secondo li Capitoli, ed ordini del Statuto della Città in tutto il secondo Libro de Sindicis, come ivi dice il Proemio, ed il Capitolo primo. Per tanto a me Innocenzio da Prato Signore di Segonzano con gl'altri Signori Consorti miei Consanguinei diletti, acciò un simile officio di Regolani, ò Giurati, o sopra Huomini della Regola, e Communità delli Sudditi del Castello nostro, e Signoria di Se-


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