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da Misser Capitanio, il quale deve veder di accordare le parti prima, e non accordandosi poi summariamente, administrargli giustizia, nè andare à Trento a gravarsi dalli Signori, solo nelle cause oltra trè Ragnesi, di più con una fede del Reverendo Curato sottoscrita da Misser Capitanio, over informazione della causa con supplica debbino comparere a Trento ò altrove dalli Signori loro, accioche vi possino far notare il decreto, ò rescritto.
Item se gli soprahuomeni della Regola, fanno alcun torto a qualch'uno, tale si riccori, e lamenti non dal Vicario; mà da Misser Capitanio, e gli administri raggione summaria.
Item Misser Capitanio avertisca quando gli huomeni della Regola vogliono affittar qualche Montagna, veda prima esso col Regolano ò Giurati, detta Montagna, e consideri, che non torni in pregiudizio del Castello ò danno, in tal caso esso Misser Capitanio puol prohibirli che affittino, e se non ridondi in danno gli dia licenza, et essi huomeni debbano paghar al Castello l'antica sua rata, cioè la decima parte, come in un instrumento vecchio, che hanno essi huomeni, ò Regolano, over al Giurato in la Segrestia, e espresso con questi trè altri seguenti Capitoli.
Item avertisca anco, che niuno senza sua licenza, nelli Monti è Selve di Segonzano fori laresi, e cavargli il largato, over nè faccia pegola, e questo è stato consueto nelle Proclame vecchie


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