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Che le bestie magnabili, e vitualie non siano straportate

fori del distretto di Trento.

CAPITOLO LXXXXI.


XXXVI. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che niuno non debbi condur ò far condur fora del distretto di Trento, e suo Vescovado, senza licenza delli Consoli, e Proveditori di Trento, niuna bestia viva ò morta, nè le pelle, nè li corami, ò concii, o da conciar, nè formai, nè smalzo, nè sevo, nè grasso, nè altre cose mangiabili, accettuando quelle le qual se conducano fori del distretto di Trento in altre. Parte per transito non pregiudicando però alle ragioni è consuetudini antiche, permettendo il qninto, per li forestieri, e l'amitá per li Cittadini, e distrettuali, e quello che contrafarà perdi le robbe, e ciascheduno sia l'accusatore, ed abbi la quarta parte del banno, e si credi a un solo testimonio de bona fama, ed openion, salvo, che dalli mercati generali possino condur via animali vivi, e non morti, li quali siano comprati nella piazza di Trento senza malizia, e fraude in quelli quattro mercati generali della Città di Trento, di sopra espressi nelli altri Statuti, e che niuno official possi dar licenza de condur contra al detto Statuto sotto la predetta pena l'amitá della qual sia applicada alla Communità, l'altra all'accusatore.


RE-