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Di quelli che carezano per le altrui Possessioni.
CAPITOLO LXXXV.
XXXIV. ITem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno intrarà carezando in alcuna Possessione d'altri senza licenza del padrone della Possessione sia condannato in cinque lire di bona moneda, per ogni volta, che averà carezado, la qual pena l'amità sia applicada al Commune l'altra metà al padrone della Possessione, e si credi a un testimonio, over anche al padrone della Possession, però col giuramento, ed il danno sia refatto al danneggiato.
Li stari, bzente, ed altre mesure siano giustade, e
bolate.
CAPITOLO LXXXVI.
XXXV.
Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che li stari, brente, conzale, galede, quarte, quartaroli, pesaroli, stadere, balanze, onze, passeti, e similli siano giusti, e bolati almeno due volte nell'anno, e specialmente il mese di Settembre, ed il mese di Marzo, ò tante volte quante parerà esser espediente, e che le mesure, e pese debbano esser eguali à quelle di Trento.
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