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Item li mesi di Novembre, Decembre, Gennaro, Febraro, non si paghi, nè pigli oltra carentani trè per ogni huomo, e per ogni dì due carentani per ogni donna, e per ogni putto dell'età pernominada.
Salvo quello, che liga, ò zappa le vigne da ogni tempo, senza pena possi dar, e pigliar carentani cinque per ogni huomo, e per ogni dì, e non più sotto la predetta pena.
Della solecitudine di conciar le vie, e ponti.
CAPITOLO LXXXIV.
XXXIII.
Tem statuimo, ed ordiniamo, che essi Sindici procurino che le strade, ponti, rozalli, e simili siano accomodati, ed à far questo possino comandar alli maestri del murar, bojari, e che questi siano pronti in comodar, e conciar sì come a loro parerà esser espediente, e possino castigare, e fargli pena di carentani sedese al dì, e scoder da quelli che contrafaranno la qual possino accrescere fino a lire dieci, e niuno al qual sarà comandato possi escusarsi sotto pretesto di qualche privilegio ò per altra causa, che non sia comparso dandogli però la sua degna mercede, e se li Sindici in far quello che è predetto saranno negligente, da poi che sarà a loro notificato all'hora essi incorreranno nella pena di lire cinque, applicando la metá alla Communinità, e l'altra all'accusatore.
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