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De' marchati, over salarj de lavorenti, over opere.

CAPITOLO LXXXII.


XXXII. ITem statuimo, ed ordiniamo, che essi Sindici procurino, che niuna persona ardisca, ò presumi, dar, e paghar li laurenti delle vigne, cioè huomeni, donne, putti da sedeci anni in zo, per loro faticha, o mercede, oltre il prezio infrascritto secondo li tempi, infrascritti destinti, e limitadi con le spese secondo il il stile della Città di Trento consueto a paghar, nè anche essi lavoradori, donne, putti, ardiscano, o presumino, nè dimandar, nè tor per le loro fatiche, e mercedi, oltra il prezio infrascritto, sotto pena di carentani quaranta per ogn' uno, se per ogni volta, che sarà contrafatto, tanto dal condutor, quanto dal condotto, la qual pena l'amità sia applicada alla Communità, l'altra all'accusatore.

Primo delli mesi Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, non si paghi, nè pigli oltre quattro carentani per ogni homo, e per ogni dì due carentani per donna, e per ogni putto del età predetta.

Item li mesi di Marzo, Giugno, Luglio Agosto, non si paghi, nè pigli oltra cinque carentani per ogni huomo, e per ogni dì, ed oltra carentani trè per ogni donna, e per ogni putto dell'età perdetta.


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