Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
23 |
Delle prove contra li Beccari, Bettoglieri, Molinari,
ed altre persone.
CAPITOLO LXXI.
XXVII.
Tem statuimo, ed ordiniamo, che in tutti li soprascritti Statuti, che fanno menzione de beccari, di pescadori, di molinari, delle biave, delle mesure, che siano giuste, e de quelli, che danneggiano le Possessioni d'altri si credi al danneggiato col sacramento, se sarà di buona fama.
Di Vachari, e Cavallari da esser constituidi.
CAPITOLO LXXIII.
XXVIII.
Tem, che essi Sindici procurrino di meter, constituir al debito tempo, e solito vachari, cavallari, Saltari secondo l'anticha consuetudine osservata in Trento, e niuno sia admesso a questi officii se non darà sicurtà idonea di governarsi bene.
Delle misure delle scandole.
CAPITOLO LXXIV.
XXIX.
Tem statuimo, ed ordiniamo, che li Sindici solecitano, over procurino, che le
scan- |