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no, e per la seconda volta sia la pena di lire quattro, e un dì alla berlina, e quello che farà herba, o feno nelli terreni communi prohibiti, paghi solamente al Commun per ogni volta, e si credi come sopra di palli.

Che il letame, ed altre sporchizie si debbano levare.

CAPITOLO LXVII.


XXIV. ITem statuimo, ed ordiniamo, che procurino, che il ledamo, e le altre sporchizie, che sono nelle strade publiche di inverno, cioè dopo la festa di San Michele, sino alla festa dell'Annunciatione, siano levate fora del logo in termine di sei dì, dappoi che sono ivi, o sarà poste; Mà nell'está dalla festa dell'Annunciation, sino alla festa di San Michele infrà trè dì, sotto pena di lire cinque, tante volte, quante contrafarà, applicando la metà all'accusator, e che nelle piazze non si meti letame solo quel dì, ed il seguente dì sia levato via, sotto la pena predetta per ogni dì.

Delli Bojari, ed altri lavoranti, che hanno promesso di

servir, e quelli che saranno tolti a opera.

CAPITOLO LXVIII.


XXV. ITem statuimo, ed ordiniamo, che se qualche bojaro prometterá de servir col


E carro