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di un Ragnese, e se di notte il dopio, e refaci il danno al danneggiato. Ma se passerà la summa de grossi dodeci, sia la pena lire dieci di Marano nel dì, e sia messo alla berlina, se di notte paghi il dopio, e oltre di questa sia bolatto, e si credi come sopra di palli.
Che niuno faci herba nelle Possessioni d'altri.
CAPITOLO LXI.
XX.
Tem statuimo, ed ordiniamo, che niuna persona ardisca ò presuma far herba alcuna nelle Possessioni d'altri, sotto pena de grossi dodeci, per ogni sasso, e per ogni volta dal dì, se di notte il dopio d'applicarsi al Comun, e se non potrà paghar, sia posto alla berlina, e stia per un dì, e si credi come sopra di palli.
Di quèlli che faranno panigali, ò meiare d'altri.
CAPITOLO LXII.
XXI.
Tem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno sarà, over torà fora delli campi d'altri panigali, ò meiare ò forgali, se sarà de dì, paghi al Commun carentani dodeci, se di notte paghi il dopio, e se non potrá paghar sia posto alla berlina per un dì, e si credi come sopra di palli.
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