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Delle Uve rubbate, e tolte dalli vignalli, e lochi d'altri
senza licenza del Padrone.
CAPITOLO LIV.
XIII.
Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che quello il quale ladronescamente dalli vignalli d'altri, overo orto, ò altre possessioni, Uva, ò altri frutti piglierà, paghi carentani quattro per ogni Uva nel dì, nella notte il dopio, e similmente grossi quattro per ogni pomo, ò pero, ò figo, e refaci il danno al danneggiato, la qual l'amità sia applicata come sopra, e se non averà da paghar, overo non potrà, sia posto alla berlina per un dì, e si credi come di sopra, e detto delli palli. Se anche in una volta piglierà dieci Uve, pomi, peri, ò fighi, paghi lire cinque, e per la seconda volta, paghi lire dieci di bona moneta, e per ogni volta sia messo alla berlina; Ma se il luogho sarà circondato da muri, ò di cese all'ora incorra nella penna doppia antedetta, nè si credi al padrone del luogho protestando lui aver dato licenzia avanti il fatto, se non giurerà lui aver dato la licenzia.
Delli Saltari che robbano le Uve.
CAPITOLO LV.
XIV.
Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che se qualche Saltar delle vigne ladronescamente
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