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Che non si porti pali sopra le spale, fori delle Vigne.
CAPITOLO LIII.
XII.
Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che niuno doppo che le Vigne sono podate, e palificade, non debbi, nè palli, nè late delle Vigne, ò siano proprij, ò d'altri, pigliar, nè a vender, nè da portar a casa, sino ad altro tempo, che si poda, se anco avesse licenza dal padrone del Vignal, la qual non puol dar, e quello che contrafarà paghi ogni volta delli suoi palli carentani quattro alla Communità, e se sono d'altri, e sia dal dì paghi carentani otto, se sarà di notte paghi il dopio, e refaci il danno al danneggiato, la qual pena l'amità sia applicata alla Communità, e l'altra metà all' accusatore. E nelli premessi abbino a procurar, e proveder li Sindici, ed i loro officiali, e si credi al Saltar, overo a un testimonio di buona fama, ed opinione, e si credi anco al danneggiato, se giurerà lui aver visto, e che li guardiani delle porte siano obligati di tor, e pigliar simile legne alle porte, sotto pena del dopio, e se pigliaranno le legne abbiano l'amitá della pena sopra imposta.
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