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Che ogni Capo di massaria sia obligato à sentir Messa

ogni festa grande nella Chiesa Cattedrale.

CAPITOLO L.


IX. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ogni Capo di massaria maschio, e femina sia obligato sotto pena di carentani otto, li trè giorni festivi della Natività, nella Festa della circoncisione, delle Pentecoste, della Resurrezione del Signore, della Ascensione, le quattro Feste della Beata Vergine, tutte le Feste degl'Appostoli, la Festa di Sant' Vigilio, e Santa Massenza, ed ogni Domenica la mattina almeno una messa sentir nella Chiesa Cattedrale, e le dette pene siano applicate alla fabrica di essa Chiesa.

Che le misure si tenghano giuste.

CAPITOLO LI.


X. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ciascheduna persona debbi aver, e tener giusti bichieri, orne, brente, stari, mozi, galede, quartaroli, stari dall'oglio, e stari, e quarte dalla biada, e della sale, passi passeti, ed ogni altra mesura, stadere, pesaroli, piombi, pesi, lire, onze, balanze, ed ogni altra pesa, ne debbino mesurar, nè pesar, se non saranno


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