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sarà contrafatto sia condannato in carentani vintiquattro, applicadi al Commun, e ciascheduno sia l'accusatore, e abbi parte del detto bando, e se non potrà paghar, sia posto in berlina, e rimanghi ad arbitrio delli Sindici, e si credi al querelante col giuramento, se sarà di buona fama, e opinione, e ancosi al querelante come di sopra, se dirà la farina esser destrutta, ed il Molinaro refaci detta farina, e per la terza volta, che ritrovato in fallo sia scovato, e privato del suo esercizio di masnar.
Che li Molinari tenuti à masnar a tutti quelli,
che si ricercano.
CAPITOLO XXXXVII.
VIII.
Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ogni Molinaro, che sarà da qualunque persona ricercato, sia obligato doppo il terzo di, che sarà dimandato a masnar, anche che fosse solamente mezzo star di biada da masnar, e questo sotto pena di carentani quaranta la qual pena sia applicata l'amità alla Communità, e l'altra mità all'accusatore, tante volte sará da esser commessa, e levada, quante sarà contrafato, e si credi a quello, che vuol dar a masnar col sacramento.
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