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Che li forestieri non debbino con qual si voglia bestia

pascolar nelli Communi di Trento.

CAPITOLO VII.


III. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo che procurino, che niuno forestiero con niuna bestia sia di che sorte si voglia, ardisca ò presuma pascer, over pascolar nelli Communi di Trento, oltre un dì, ed una notte, come di sopra è detto, sotto pena di carentani quaranta per cadauna bestia bovina, e carentani otto per ogni picciola; la qual pena la mità sia applicata come sopra, salvo, ed eccetto che queli della Diocese di Trento, che sono consueti il tempo delle fiere pascolare con le sue pecore sopra quelli Communi, questi possino senza alcuna pena pascolare con le sue pecore sopra li antedetti Communi dalla Purificazione della Madonna sino alla Festa di San Giorgio, secondo però la volontà delli Consoli, Proveditori, e Cittadini di Trento. E non ardiscano in detto tempo sopra li divisi pascolare sotto l'antedetta pena, e si credi come di sopra, ed la pena sia applicata come sopra.



Di