Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/13


7


no con bestie grosse, come sarebbe bovi, asini, vache, cavalli, capre intri nelli Vignali, over Possessioni d'altri, dalli dodeci del mese d'Aprile inclusivè, fino alle Calende d'Ottobre, cioè fino alli primi d'Ottobre sotto le antedette pene, eccettuando pecore le quali possino pascolar nelli Vignali fatte le Vendemie, e nelle possessioni, che non sono seminate, e che il Saltar fatta la denonzia sia obligato avvisar il padrone, al qual è stato danneggiato sotto pena di perder la sua parte della condananza.

Delli huomeni, che non possono tenir bestie nelli pasco-

li della Communità oltre un dì.

CAPITOLO VI.


II.

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che procurino, che niuno ò sia forestiero ò terriero ardisca ò pressumi tenir alcuna bestia da carne, sia di condizion si voglia, eccettuando porci nelli communi di Trento, e nelle sue pertinentie, oltre un dì, et una notte, salvo che se quelle bestie volesseron ammazzar, e vendere alla beccaria di Trento, possino senza pena tenerle, e pascolare, riservando anche, che li Cittadini possino per suo uso tenirle, e pascolare, e quello che contrafarà paghi per ciascheduna bestia bovina carentani quaranta, e per piccola paghi carentani otto: la qual pena la metà sia applicata alla Communità, e l'altra metá all'accusatore, e si credi come di sopra.


Che