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DI SINDICI LIBRO II·

CAPITOLO II.


Delli danni dati dalli Bestiami in le Vigne, Arbori,

e Possessioni.


I. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che li Sindici procurino che se alcuna bestia granda, o piciola mangiarà overo guastarà le Vigne altrui, o altri Arbori che fanno frutto, o à Salgari, o Stropari, siano pagati carentani otto per il padrone delle bestie, overo dal pastore, se il padrone non si potrà convenire dalli Sindici della Communità di Trento: per qualunque pie di Vigna, o Arbor, o Salgaro, o Stropar, mangiato, o rovinato dal giorno, e se sarà daneggiato la notte, pagherà il dopio, e refaci il danno al danneggiato secondo la stima di huomeni dabene nel dopio, e si dia fede a un solo testimonio di buona fede, ed opinione, overo anche si credi al danneggiato col giuramento se è di buona fama, overo si credi al Saltaro se dirà aver visto le dette bestie nella Possessione danneggiata; ma se sarà ritrovata quella bestia nelle biave, o nelle Vigne, in qualche horto paghi carantani otto per ciascheduna bestia, se sarà grande, e se piciola paghi per ciascheduna carantani quattro se sarà di giorno, e se di notte, paghi il dopio, e refare il danneggiato,


e si