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espulso dalla colonia, e perderà il dominio utile delle terre, le quali saranno devolute, sopra semplice ordinanza del ministro dei Lavori pubblici emersa sul verbale redatto dagli Agenti dell'Amministrazione come appresso si dirà. | |
Articolo 20°. | Le alienazioni a qualunque titolo del dominio utile tanto delle case che delle quote date a titolo di enfiteusi ai coloni di cui è parola, e le ipoteche o altre obbligazioni che su di esse, eglino consentiranno nel succennato periodo di anni venti, sono nulle, e non potranno partorire alcun effetto legale in vantaggio delle persone che avranno seco loro contrattato.
Del pari sono nulli e privi di effetto legale i contratti d'affitto, tanto delle case e delle quote fatte nei detti 20 anni. In tutti i casi contemplati nel presente articolo nessun'azione compete a coloro che avranno |