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lito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi. | |
Articolo 18°. | Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra. Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni. 1°. Ciascun colono do- |