Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
dette case di abitazione in niun modo, tranne il caso di dotare le figlie, o assicurare le doti delle mogli dei loro figli maschi. 3°. di dover corrispondere esattamente l'annuo canone nelle scadenze che saranno stabilite. 4°. di mantenere le case facendovi tutti gli accomodi necessari. | |
Articolo 16°. | In caso d'inadempimento al pagamento dell'annuo canone, o di contravvenzione agli obblighi come sopra, il Colono moroso contravventore sarà immediatamente espulso, e le case saranno devolute al Real Governo sopra semplice ordinanza del Dicastero de' Lavori Pubblici, emessa nel verbale che sarà redatto degli agenti della Amministrazione come appresso si dirà. |
Articolo 17°. | Pei primi quattro anni dal dì dell'immissione in possesso, i coloni sono dispensati dal pagamento del canone stabi- |