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perpetuo di una casa di abitazione, con l'obbligo di pagare al Real Governo l'annuo canone di ducati quindici, netti di ogni ritenuta rimanendo tanto il peso fondiario, decorsi che saranno i quindici anni di franchigia come per legge, quanto gli annui accomodi a peso del censuario. | |
Articolo 15°. | Il detto dominio utile è conceduto sotto i patti e le condizioni contenute nel titolo 9°. delle leggi Civili in cui trattasi dell'enfiteusi; ai quali si aggiungono le seguenti condizioni. 1°. di stabilire il loro reale e personale domicilio nella casa conceduta in enfiteusi continuando ad abitarvi pel corso non interrotto di anni dieci. 2°. di non potere nel corso di anni venti, nè vendere nè ipotecare, nè donare, nè in altro modo obbligare le |